Art. 1.
Dipartimenti  del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture,  Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di
porto.

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito
denominato  "Ministero",  esercita le funzioni di cui all'articolo 41
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300. Il Ministero, per
l'espletamento  dei  compiti  ad  esso  demandati,  e' articolato nei
seguenti dipartimenti:
    a) Dipartimento   per   il   coordinamento   dello  sviluppo  del
territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;
    b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
    c) Dipartimento  per  la  navigazione  e il trasporto marittimo e
aereo;
    d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
  2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende
dal   Ministro   per   l'espletamento   delle   funzioni   rientranti
nell'attribuzione  dell'amministrazione  delle  infrastrutture  e dei
trasporti.
  3.   L'Agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle  infrastrutture
istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo  44  del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta  al potere di
indirizzo  e  di  vigilanza  del  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di  seguito  denominato  "Ministro".  All'emanazione  del
relativo  statuto,  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  300  del  1999,  i  dipartimenti  e le direzioni del
Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente
spettanti   all'Agenzia   e  i  relativi  uffici  saranno  soppressi.
L'ufficio  del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume
natura  e  funzioni  di provveditorato regionale alle opere pubbliche
per la Sardegna.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano  invariati il valore l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214,  del 12 settembre 1988, S.O.,
          reca:  "Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive
          il testo dell'art. 17, comma 4-bis:
              "Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                  a) riordino  degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                  b) individuazione    degli    uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                  c) previsione  di  strumenti  di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                  d) indicazione    e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali."
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  63, del 17 marzo 1997, S.O., reca:
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio
          1993,  S.O, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 106, del
          9 maggio     2001,    S.O,    recava:    "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto
          1999, S.O., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo,
          a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
          trascrive il testo degli articoli da 35 a 44 e art. 55:
              "Art.  35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero e della tutela del territorio.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio;  identificazione  delle linee fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali  e  ambientali;  difesa  del  suolo e tutela delle
          acque;  protezione  della  natura;  gestione  dei  rifiuti,
          inquinamento  e rischio ambientale; promozione di politiche
          di sviluppo sostenibile; risorse idriche".
              "Art.  36  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
          in  particolare,  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali:
                a) promozione  di  politiche  di sviluppo sostenibile
          nazionali  e  internazionali;  sorveglianza, monitoraggio e
          controllo   nonche'   individuazione   di   valori  limite,
          standard,   obiettivi  di  qualita'  e  sicurezza  e  norme
          tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
          articolo;
                b) valutazione  d'impatto  ambientale;  prevenzione e
          protezione   dall'inquinamento   atmosferico,  acustico  ed
          elettromagnetico  e  dai  rischi  industriali; gestione dei
          rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e
          risanamento  nelle  aree  ad  elevato  rischio  ambientale;
          riduzione dei fattori di rischio;
                c) assetto  del  territorio con riferimento ai valori
          naturali  e  ambientali;  individuazione,  conservazione  e
          valorizzazione  delle  aree naturali protette; tutela della
          biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo;
          polizia    ambientale;    polizia   forestale   ambientale;
          sorveglianza  dei parchi nazionali e delle riserve naturali
          dello  Stato,  controlli sulle importazioni e sul commercio
          delle  specie  esotiche protette, sorveglianza sulla tutela
          della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
          internazionali;
                d) gestione   e   tutela   delle   risorse   idriche;
          prevenzione  e  protezione dall'inquinamento idrico; difesa
          del mare e dell'ambiente costiero.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59; sono altresi'
          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
          ambientale".
              "Art.  37  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere   superiore   a  quattro,  in  relazione  alle  aree
          funzionali definite dal precedente articolo.
              2.   Il  Ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del Governo di cui all'art. 11".
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Nell'ambito  dell'Agenzia,  al fine di garantire il
          sistema  nazionale  dei controlli in materia ambientale, e'
          costituito,  con  il  regolamento  di organizzazione di cui
          all'art.   8,   comma  4,  un  organismo  che  assicuri  il
          coinvolgimento  delle  regioni  previsto  dall'art. 110 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
          l'agenzia   e   le   agenzie  regionali  sono  disciplinati
          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
          1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia".
              "Art.   39  (Funzioni  dell'Agenzia).  -  1.  L'Agenzia
          svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
                a) la   protezione   dell'ambiente,   come   definite
          dall'art.  1  del  decreto-legge  4 dicembre  1993, n. 496,
          convertito  dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
          altre   assegnate  all'Agenzia  medesima  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
                b) il  riassetto  organizzativo  e  funzionale  della
          difesa  del  suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
          della  legge  18 maggio  1989,  n.  183, nonche' ogni altro
          compito  e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
              "Art.  40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni:
                a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
          e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
                b) l'art.   1-ter,   2   e  2-ter  del  decreto-legge
          4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".
              "Art.  41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in materia di identificazione delle
          linee   fondamentali   dell'assetto   del   territorio  con
          riferimento  alle  reti infrastrutturali e al sistema delle
          citta'  e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia  abitativa;  opere marittime e infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
          pubblici  e  dei trasporti e della navigazione, nonche' del
          dipartimento   per  le  aree  urbane  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
          effetti  degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59".
              "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici;  costruzioni  nelle  zone  sismiche; integrazione
          modale fra i sistemi di trasporto;
                b) edilizia residenziale: aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri.
              2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma  1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
              "Art.  43  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  dipartimenti,  disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
          5.  Il  numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
          quattro,  in  relazione  alle  aree funzionali definite dal
          precedente articolo.
              2. Il Ministero si avvale degli uffici territoriali del
          Governo,  dell'Agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle
          infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non
          si applica il disposto dell'art. 11".
              "Art.  44  (Agenzia  dei  trasporti  terrestri  e delle
          infrastrutture).  - 1. E' istituita l'Agenzia dei trasporti
          terrestri  e  delle infrastrutture nelle forme disciplinate
          dagli articoli 8 e 9.
              2. L'Agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in
          relazione:
                a) alla  definizione  degli  standard  e prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
                b) alla   vigilanza   ai  fini  della  sicurezza  dei
          trasporti  ad  impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
          dall'art.  4,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo
          19 novembre 1997, n. 422;
                c) alla  omologazione  e  approvazione  dei veicoli a
          motore  e  loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
          indipendenti;
                d) alla  vigilanza  e al controllo tecnico in materia
          di  revisioni  generali e parziali sui veicoli a motore e i
          loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
          ai  sensi  della  lettera  d) del comma 3 dell'art. 105 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  nonche' in
          materia  di  visite  e prove di veicoli in circolazione per
          trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
          ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci pericolose e
          deperibili;
                e) alla   certificazione   attribuita   all'organismo
          notificato  di cui all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del
          Consiglio    23 luglio    1996,   ed   in   generale   alla
          certificazione   in   applicazione   delle  norme  di  base
          nell'ambito  dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi
          relativi ai sistemi di trasporto;
                f) alla   definizione   di  standard  e  prescrizioni
          tecniche  in materia di sicurezza stradale e norme tecniche
          relative  alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica
          stradale,  ai  sensi dl decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285;
                g) ai  collegamenti  informatici  e  alle banche dati
          nazionali  gestiti presso il centro elaborazione dati della
          motorizzazione civile.
              3.   Spetta   altresi'   all'agenzia  il  coordinamento
          dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
              4. All'Agenzia sono assegnate le competenze progettuali
          e  gestionali  in  materia  di infrastrutture di competenza
          statale,  ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati
          alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
              5.  Sono  soppresse  le  strutture  del  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione e del Ministero dei lavori
          pubblici  che  svolgono  le funzioni ed i compiti demandati
          all'Agenzia,  ai  sensi  dei  precedenti commi. Il relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
              6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali
          di livello regionale".
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al comma 1.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo
          4,  comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  degli  articoli  41 e 44 del decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
          premesse.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8, comma 4, del
          sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art. 8 (L'ordinamento). Omissis.
              "4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'Agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del Dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'Agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'Agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'Agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'Agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'Agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          Tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l) determinazione  di una organizzazione dell'Agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  Agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'Agenzia  e approvati dal Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  direttore  generale dell'Agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del Tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".